Art. 4.
(Uffici dei Garanti).

      1. Per l'espletamento dei suoi compiti il Garante nazionale dispone di un apposito ufficio con sede in Roma. Tale ufficio è denominato «Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».
      2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante entro tre mesi dalla data della proposta stessa.
      3. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      4. Le spese per il funzionamento del Garante nazionale e del suo Ufficio sono poste a carico del bilancio dello Stato.
      5. Ciascuna regione, fatte salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determina in relazione all'ufficio del Garante regionale: l'articolazione territoriale delle sedi, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite; l'organizzazione degli uffici dei quali è assicurata la funzionalità attraverso la nomina di uno o più soggetti delegati; i requisiti professionali del personale addetto agli uffici, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative all'età evolutiva e alla famiglia; le modalità di funzionamento degli uffici e le relative risorse.

 

Pag. 8


      6. Le spese per il funzionamento degli uffici del Garante regionale sono poste a carico del bilancio della regione.